Videosorveglianza
Le aziende che occupano fino a 15 dipendenti e che intendano installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza hanno l’obbligo, sancito dall’art. 114 del D.Lvo N° 196/2003 che richiama l’art. 4 della Legge N° 300/1970, di munirsi di apposita autorizzazione all’installazione ed all’utilizzo dell’impianto, rilasciata dalla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza. Secondo tale norma, nella fattispecie devono ricorrere esigenze organizzative e produttive ovvero di sicurezza del lavoro (da estendere anche al concetto di tutela del patrimonio).
La richiesta va fatta, a cura del titolare dell’impianto.
A conclusione delle relative valutazioni tecniche, effettuate sulla base della documentazione allegata all’istanza, l’Ufficio rilascia alla ditta il provvedimento di autorizzazione, individuando, nello stesso, opportune condizioni di utilizzo del sistema che hanno potere vincolante per l’azienda.
L’obbligo di cui sopra vige anche per le aziende che, occupando più di 15 dipendenti, siano sprovviste di rappresentanti sindacali aziendali (RSA o RSU) o che, pur avendoli, non hanno raggiunto un accordo sindacale con gli stessi per l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza.
Sono soggetti alla richiesta di Autorizzazione tutte le imprese che hanno un impianto di videosorveglianza con registrazione e/o visione delle immagini.
Si rammenta, inoltre, che gli impianti di Videosorveglianza sono soggetti anche alle prescrizioni impartite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in ambito Privacy (Provvedimento in materia di Videosorveglianza dell’8 aprile 2010).
In caso di sistemi collegati alle forze di Polizia, occorre uno specifico cartello informativo.
Per “essere in regola” si dovrà quindi:
1 – Informare il personale dipendente raggiungendo un accordo con la RSU aziendale o, in sua mancanza, chiedere l’autorizzazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro (che DEVE essere preventiva all’installazione).
2 – Segnalare le telecamere tramite apposita cartellonistica.
3 – Nominare un incaricato della gestione dei dati videoripresi.
4 – Posizione le telecamere verso le zone a rischio, evitando di collocarle in maniera unidirezionale sui lavoratori impegnati nella loro attività, o in luoghi non destinati all’attività lavorativa (es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi).
5 – Conservare le immagini raccolte solo per un massimo di 24 ore dalla rilevazione (salvo speciali esigenze).
Nel caso si sia già installato un impianto di videosorveglianza bisognerà scollegare l’impianto, coprire le telecamere e svolgere al più presto tutti gli adempimenti sopra indicati per non incorrere in sanzioni importanti, poiché la norma prevede l’attivazione della procedura art. 4, comma 2, della Legge N° 300/1970 non solo per l’utilizzo dell’impianto ma, ancor prima, per l’installazione.
L’autorizzazione non ha scadenza mantenendo la sua validità fintanto che nulla cambi nella configurazione dell’impianto installato, rispetto a quanto autorizzato. È però opportuno che, in caso di modifiche, il datore di lavoro comunichi alla DTL le variazioni che intende apportare all’impianto, affinché l’Ufficio abbia modo di intervenire sul provvedimento di autorizzazione già rilasciato con integrazioni o sostituzioni.
L’autorizzazione viene intestata alla ditta che utilizza il sistema. Nel caso cambi la ragione sociale di tale ditta, il soggetto subentrante deve provvedere a richiedere, mediante istanza, il rilascio di una nuova autorizzazione, segnalando eventuali modifiche che venissero fatte sull’impianto.