Alternanza scuola lavoro
Come comportarsi con gli studenti in alternanza scuola lavoro
Come si deve comportare un’azienda che vuole ospitare uno studente in alternanza scuola lavoro dal punto di vista della sicurezza sul lavoro? La cosa è abbastanza semplice ma va gestita al meglio al fine di non fare confusione.
Il primo passo è quello di verificarne la formazione ovvero riguardo alla formazione base (le 4 ore generali e trasversali per capirsi) sono sempre a carico dell’istituto scolastico da cui proviene lo studente; tale formazione deve essere attestata attraverso un’attestato di frequenza.
Con riguardo, invece, alla formazione specifica, lo studente che partecipa alle esperienze di alternanza dovrà svolgere attività di formazione di durata variabile, in funzione del settore di attività svolta dalla struttura ospitante e del relativo profilo di rischio.
La formazione specifica è a cura dell’azienda ospitante in quanto conosce i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
L’azienda ospitante può però delegare la scuola ad erogarla in relazione alla valutazione dei rischi dell’azienda.
Gli accordi sono definiti nell’ambito della Convenzione sottoscritta tra scuola e azienda ospitante nella quale sono dettate le disposizioni sul soggetto a carico del quale rimane l’onere della formazione.
Per quanto riguarda la visita medica, gli studenti sono equiparati ai lavoratori e sono sottoposti al controllo sanitario nei casi previsti dalla legge e sempre a carico dell’istituto scolastico di appartenenza.
La legge 17 ottobre 1967, n.977, che tratta della “Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”, si riferisce espressamente ai casi in cui esiste un rapporto di lavoro (es. apprendistato), condizione che non sussiste per gli studenti in alternanza.